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Acquisto case antisismiche: agevolazione depotenziata

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Acquisto case antisismiche: agevolazione depotenziata dal 1° luglio
Il comma 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, disciplina il cosiddetto «Sismabonus acquisti», che prevede una detrazione del 75 o dell’85 per cento del prezzo di acquisto della singola unità immobiliare antisismica (entro un massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare acquistata) che viene riconosciuta all’acquirente di un’unità immobiliare ricadente nei comuni delle zone sismiche 1, 2 e 3 se, tramite l’intervento di demolizione e ricostruzione di un intero edificio effettuato da apposita impresa di costruzione o ristrutturazione venditrice, si ottiene, rispettivamente, il passaggio a una classe di rischio inferiore oppure a due classi di rischio inferiori.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 4, dell’articolo 119, del decreto Rilancio, tale detrazione è stata aumentata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022.

La legge di Bilancio 2022 ha infatti apportato modifiche all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 prevedendo un nuovo orizzonte temporale per il godimento delle agevolazioni previste dal Superbonus 110 per cento.

In particolare in ossequio alla littera legis dei commi 3-bis e 8-bis del citato articolo 119 del decreto Rilancio, le menzionate proroghe sono disposte a favore unicamente dei soggetti committenti degli interventi.

Ne conseguirebbe, almeno in base ad un’interpretazione strettamente letterale delle prefate norme, che le proroghe non sarebbero applicabili al «Sismabonus acquisti», nel quale il fruitore del bonus fiscale non è il soggetto che esegue i lavori ma l’acquirente dell’immobile.

il «Sismabonus acquisti» infatti ha proprie caratteristiche ed un regime applicativo, differenti rispetto al Sismabonus ordinario, poiché ha delle deroghe su alcuni adempimenti e regole specifiche che caratterizzano l’agevolazione per la riduzione del rischio sismico.

Un chiarimento ufficiale sul punto risultava particolarmente urgente in quanto il Superbonus per le unità immobiliari «unifamiliari» ad oggi ha delle tempistiche piuttosto ristrette in quanto, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2022 ma solo a condizione che al 30 giugno sia stato raggiunto uno stato di avanzamento delle opere realizzate di almeno il 30 per cento.

Restava, pertanto, in dubbio, alla scadenza del 30 giugno 2022, quale sarebbe stato il regime da applicare – agevolato ovvero ordinario – e la percentuale di detrazione ad essa riferita, con la conseguente necessità di chiarire se nella proroga delle agevolazioni del 110 per cento è ricompreso il cosiddetto «Superbonus acquisti».

Tale chiarimento è tuttavia intervenuto mediante l’interrogazione parlamentare n. 5-07471 in occasione della quale si è chiesta conferma di questa interpretazione.

Ebbene al fine di chiarire l’aspetto in oggetto il Ministero dell’economia, dopo avere consultato l’agenzia delle entrate, richiama la risposta a istanza d’interpello n. 57 del 31 gennaio 2022, nella quale l’amministrazione finanziaria ha avuto modo di precisare che «Dal tenore letterale della disposizione contenuta nel citato comma 4 dell’articolo 119 del decreto Rilancio, in base al quale “l’aliquota delle detrazioni spettanti [per gli interventi di cui ai citati commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013] è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 (…)” si ricava che l’aliquota più elevata si applica alle spese sostenute nel lasso temporale di vigenza del Superbonus dai soggetti elencati nel comma 9 del medesimo articolo 119 e che riguardano interventi realizzati su immobili ammessi a tale agevolazione.»

Ne deriva, a parere dell’Agenzia, che «affinché gli acquirenti persone fisiche di unità immobiliari residenziali possano beneficiare del Superbonus per l’acquisto di case antisismiche, è necessario che i requisiti richiesti sussistano nel periodo di vigenza della norma.
Conseguentemente, è necessario che l’atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori sia stipulato entro il 30 giugno 2022».

Pertanto, in funzione di quanto evidenziato dall’Agenzia delle entrate nel citato documento di prassi, per gli acquirenti di unità immobiliari antisismiche di cui all’articolo 16, comma 1-septies del decreto legge n. 63 del 2013 non troverebbero applicazione le proroghe di cui alle lettere e) ed f) del comma 28 dell’articolo 1 della citata legge di bilancio 2022, che hanno esteso l’applicazione delle norme sul Superbonus, salvo per le unità immobiliari unifamiliari, al 31 dicembre 2025.

Motivo per cui con riferimento al Sismabonus acquisti chi riuscirà a sottoscrivere il rogito entro il prossimo 30 giugno godrà dell’aliquota al 110%, la stessa si ridurrà invece al 75 o all’85% per coloro che stipuleranno l’atto di compravendita in data successiva.

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