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Crediti Edilizi

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Crediti edilizi D.L.13/2022
Nuovo cambio di rotta del legislatore per la cessione dei crediti edilizi, il Decreto Legge 25 febbraio 2022, n. 13, ripristina la possibilità di effettuare due ulteriori cessioni del credito, ma nel rispetto di specifiche condizioni.
Sono state quindi accolte, almeno parzialmente, le richieste delle imprese e professionisti coinvolti nell’ambito dei bonus edilizi e nel mercato delle cessioni dei crediti (imprese edili, progettisti, tecnici, commercialisti, operatori finanziari e così via) che lamentavano come le drastiche misure del Decreto Sostegni-ter avessero già portato al blocco della maggior parte dei cantieri, con effetti assolutamente negativi sull’economia e l’occupazione.
Operativamente, il nuovo Decreto modifica direttamente l’articolo 121, D.L. n. 34/2020, prevedendo la contestuale abrogazione del comma 1, art. 28 del sopra citato Decreto “Sostegni-ter” (D.L. n. 4/2022).
Le nuove previsioni del D.L. n. 13/2022 inerenti le cessioni multiple risultano operative generalmente a partire dall’entrata in vigore del Decreto in commento, vale a dire dal 26 febbraio 2022.
Il divieto di effettuare cessioni parziali successive alla prima, si applica, tuttavia, per espressa previsione normativa alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022.
Due ulteriori cessioni del credito solo verso specifici soggetti
L’art. 121, D.L. n. 34/2020 originariamente ammetteva per lo stesso credito un numero illimitato di cessioni successive alla prima mentre il Decreto Sostegni-ter “bloccava” le cessioni successive alla prima effettuata dal fornitore che aveva riconosciuto lo sconto o dal primo cessionario del credito di imposta.
Il nuovo Decreto n. 13/2022 si pone “a metà del guado”, disponendo che in caso di:
Sconto in fattura, il fornitore che ha riconosciuto il contributo sul corrispettivo, ovvero cessione del credito, il beneficiario della detrazione può cedere il credito ad un soggetto terzo, il quale a sua volta potrà effettuare due ulteriori cessioni, ma solo a favore degli specifici soggetti di seguito elencati:
istituti di credito;
intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’art. 106, TUB;
società appartenenti ad un gruppo bancario iscritti all’albo di cui all’art. 64, TUB o
imprese di assicurazione.
Resta ferma l’applicabilità dell’articolo 122-bis, comma 4, D.L. n. 34/2020 “…per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima” , ovvero l’espletamento delle verifiche richieste ai fini antiriciclaggio da parte dei soggetti obbligati, elencati all’articolo 3, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, con obbligo di segnalazione delle operazioni sospette e astensione dall’acquisizione del credito, qualora siano ravvisabili profili di rischio (articoli 35 e 42, D.Lgs. n. 231/2007).
Codice identificativo univoco per i crediti ceduti e divieto di cessioni parziali successive
Con l’inserimento del nuovo comma 1-quater all’articolo 121, D.L. n. 34/2020, è disposto i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni per sconto in fattura/cessione, oggetto della prima comunicazione all’Agenzia delle Entrate, non possono essere oggetto di cessioni parziali: operativamente, tale previsione è attuata con l’attribuzione di un codice identificativo univoco, che dovrà essere indicato nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni.
Si rende quindi necessario un nuovo Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, che vada ancora una volta a “correggere” la comunicazione delle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura, relative istruzioni e specifiche tecniche.
Si ricorda che meno di un mese fa, con Provvedimento 3 febbraio 2022, l’Agenzia delle Entrate aveva reso disponibile il nuovo modello di comunicazione, recependo le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 e dal D.L. n. 4/2022, cd. “Sostegni-ter”.
Le nuove previsioni del D.L. n. 13/2022 si applicano, salvo diversa indicazione, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto medesimo, come disposto dall’art. 7, vale a dire a partire dal 26 febbraio 2022.
Il dettato normativo non specifica tuttavia se la nuova disciplina faccia riferimento alle nuove comunicazioni inviate a partire da tale data o se, al contrario, si estenda anche ai crediti oggetto di comunicazioni di opzione effettuate in vigenza della precedente versione dell’art. 121, D.L. n. 34/2020 o nel periodo transitorio disposto dal comma 2, art. 28, D.L. n. 4/2022. A tal proposito si auspica un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Il divieto di effettuare cessioni parziali successive alla prima, disposto dal sopra citato comma 1-quater, art. 121, Decreto Rilancio, è invece espressamente operativo con riguardo alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022.
Di nuovo, la formulazione normativa propone la locuzione “comunicazioni inviate” non fornendo ulteriori precisazioni: pertanto, la novella normativa si deve ritenere applicabile ai crediti che sono stati oggetto di comunicazioni:
correttamente inviate dal 1° maggio 2022 e
correttamente ricevute dall’Agenzia delle Entrate attraverso uno dei canali di trasmissione,
senza che abbia rilevanza che a tale data il credito non risulti ancora accettabile da parte del cessionario.
Si ricorda infatti che restano ferme le ordinarie tempistiche di rilascio della ricevuta e di eventuale sospensione preventiva della comunicazione, secondo la disciplina dei controlli preventivi contenuta nell’articolo 122-bis, D.L. n 34/2020.
Ulteriori misure: contrasto alle frodi
Oltre al ripristino delle cessioni multiple dei crediti, il D.L. n. 13/2022 introduce le seguenti nuove previsioni in materia di bonus edilizi e cessioni dei crediti:
il nuovo comma 13-bis.1, art. 119, D.L. n. 34/2020 inasprisce le sanzioni pecuniarie e penali a carico dei tecnici che rilasciano asseverazioni infedeli o false attestazioni di congruità delle spese.
Il tecnico abilitato che omette o falsifica informazioni contenute in detti documenti o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici dell’intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso è punito con la reclusione da due a cinque anni e con una sanzione da € 50.000 a € 100.000. Inoltre “…se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata”;
il successivo comma 14, art. 119, D.L. n. 34/2020, prevede inoltre per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni l’obbligo di stipula di una polizza assicurativa per la responsabilità civile da parte dei tecnici asseveratori. Viene previsto che il massimale deve essere pari agli importi dell’intervento oggetto di dette attestazioni o asseverazioni;
l’articolo 3 del D.L. n. 13/2022 prevede che i crediti che sono stati oggetto di sequestro penale disposto dall’Autorità giudiziaria, possono essere utilizzati, una volta cessati gli effetti del provvedimento di sequestro, entro i termini ordinariamente previsti, aumentati di un periodo pari alla durata del sequestro (resta fermo il rispetto del limite annuale di utilizzo);
infine, l’articolo 4 del D.L. n. 13/2022 prevede che per gli interventi edili di importo superiore a € 70.000, i benefici fiscali spettano solo se nell’atto di affidamento dei lavori e nelle relative fatture viene attestato che i datori di lavoro applicano i contratti collettivi nazionali e territoriali del settore edile.
Tale previsione si applica ai lavori edili avviati dal 27 maggio 2022 (90 giorni seguenti la pubblicazione in G.U. del Decreto).

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