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L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato nell’area tematica “Superbonus 110%” del proprio sito Internet, nuove FAQ

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L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato nell’area tematica “Superbonus 110%” del proprio sito Internet, nuove FAQ
fornendo alcuni chiarimenti in merito alla fruizione della detrazione,
agli adempimenti richiesti e all’esercizio delle relative opzioni,
considerate le modifiche apportate dalla Finanziaria 2022 e dal
c.d. “Decreto Sostegni-ter”.
In particolare è precisato che:
− l’ulteriore cessione ammessa dal regime transitorio previsto per
la cessione dei crediti è applicabile ai crediti con Comunicazione
trasmessa all’Agenzia entro il 16.2.2022, a prescindere dalle
cessioni avvenute prima;
− l’esonero dall’obbligo del visto di conformità e attestazione della
congruità delle spese per gli interventi “di edilizia libera” e per
quelli di importo complessivo non superiore a € 10.000 con
detrazione diversa dal 110% (escluso il c.d. “Bonus facciate”), è
applicabile alle Comunicazioni inviate all’Agenzia dall’1.1.2022;
− l’esonero dall’obbligo del visto di conformità in caso di utilizzo della detrazione del 110% in dichiarazione se presentata direttamente dal contribuente o tramite il sostituto, trova applicazione anche se sono apportate modifiche alla dichiarazione precompilata;
− in caso di visto di conformità apposto sull’intera dichiarazione,
la detrazione del 110% della relativa spesa va commisurata alla
sola quota riferibile al visto di conformità del 110%.
− la possibilità di asseverare la congruità dei costi con il prezzario
DEI ha carattere interpretativo e pertanto con effetto retroattivo

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