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Le agevolazioni per l’installazione delle colonnine di ricarica per il 2022 per privati, professionisti e imprese.

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Al fine di incentivare l’acquisto di colonnine di ricarica per i veicoli elettrici, il legislatore nel corso degli anni ha previsto diversi incentivi con lo scopo di ridurre l’inquinamento derivante dalla circolazione dei veicoli alimentati a benzina e gasolio.
Potrebbero essere interessati sia persone fisiche, privati e professionisti, che imprese.
Dal 2022, però, non tutte le misure agevolative sono state riproposte dal legislatore: nell’ultima Legge di Bilancio, infatti, non è stata disposta la proroga della disciplina ordinaria prevista dall’art. 16-ter, D.L. n. 63/2013.
Tale norma prevedeva che per le spese sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, da soggetti passivi IRPEF o IRES, fosse riconosciuta una detrazione d’imposta del 50% da ripartire tra gli aventi diritto, calcolata su un ammontare complessivo non superiore ad € 3.000, per:
l’acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica;
i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW.
Per l’anno in corso rimane, invece, operativa la possibilità di usufruire:
della maxidetrazione del 110%, qualora l’installazione effettuata sulla base di quanto indicato dall’art. 16-ter, D.L. n. 63/2013, avvenga congiuntamente a uno degli interventi “trainanti” previsti dal comma 1, art. 119, D.L. n. 34/2020;
di un contributo pari al 40% delle spese ammissibili, secondo i requisiti previsti dal Decreto MiTE 25 agosto 2021 (professionisti e imprese).
Installazione delle colonnine di ricarica come intervento “trainato”
A decorrere dal 1° luglio 2020, nel caso in cui l’installazione della colonnina di ricarica sia effettuata congiuntamente a uno degli interventi “trainanti” di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali, interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti sia in edifici unifamiliari che su parti comuni di edifici (comma 1, art. 119, D.L. n. 34/2020), per le spese sostenute il contribuente può usufruire della maxidetrazione del 110%. L’inquadramento di tale intervento è definito dall’art. 16-ter, D.L. n. 63/2013.
L’agevolazione, prevista per le persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa, arti e professioni, è riconosciuta anche per i costi legati all’aumento di potenza impegnata dal contatore elettrico, fino ad un massimo di 7 kW.
Come disposto dal comma 8, art. 119, D,.L. n. 34/2020, si devono rispettare i seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione nel 2021:
€ 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno più accessi autonomi dall’esterno;
€ 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di 8 colonnine;
€ 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a 8 colonnine.
L’agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare.
Si ricorda che tali interventi, essendo “trainati” devono essere sostenuti nel periodo di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti. Se effettuati nel 2022, il contribuente potrà detrarre le spese in 4 rate annuali di pari importo, oppure potrà optare per la cessione del credito o sconto in fattura.
Per le imprese e i professionisti è, inoltre, riconosciuto un contributo in conto capitale finalizzato a sostenere l’acquisto e l’installazione delle colonnine di ricarica.
Le modalità attuative di tale agevolazione sono state definite dal Decreto MiTE 25 agosto 2021, ma non sono ancora stati definiti i termini per la presentazione della domande di ammissione, di erogazione dei contributi e le modalità operative
(se ne demanda la definizione con successivi Provvedimenti del Ministero).
Sono ammesse all’agevolazione le spese sostenute dal 21 ottobre 2021, ossia dalla data di entrata in vigore del citato Decreto, al netto di IVA e possono comprendere:
l’acquisto e la messa in opera di infrastrutture di ricarica, ivi comprese, ad esempio, le spese per l’installazione delle colonnine e gli impianti elettrici, facendo riferimento a degli specifici costi massimi ammissibili;
i costi per la connessione alla rete elettrica;
le spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi.
Il contributo in conto capitale è pari al 40% delle spesse ammesse, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nei limiti dei massimali stabiliti dal regolamento de minimis.
Ciascun soggetto beneficiario può presentare una sola domanda di contributo. L’erogazione è effettuata da Invitalia in unica soluzione.

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