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Le ultime disposizioni anti-frode travolgono il sistema Nuovo giro di vite su asseverazioni e attestazioni

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Il Decreto Legge, n. 13/2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale serie Generale n.47 del 25 febbraio 2022, recante le misure urgenti per il contrasto alle frodi in materia edilizia e sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili rinnova sostanzialmente il panorama legislativo.

La misura, dedicata principalmente alle procedure di cessione del credito e sconto sul corrispettivo, riscrive nuovamente le regole di cui agli articoli 119 e 121 del Decreto Legge n. 34 del 2020. Secondo il metodo del bastone e della carota, piccole opportunità e nuovi gravosi vincoli.

Integrando le disposizioni contenute nell’articolo 28 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4, che limitavano la libera trasferibilità dei crediti d’imposta ceduti ai sensi degli articoli 121 e 122 del Decreto Rilancio, la norma in commento concede due ulteriori possibilità di cessione del credito se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritte all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Con particolare riferimento al comparto delle detrazioni fiscali, a seguito dell’ultimo intervento legislativo, il credito ricevuto dal fornitore in contropartita dello sconto sul corrispettivo applicato sarà dal medesimo cedibile ad altri soggetti senza facoltà di successiva cessione, salvo che per due ulteriori trasferimenti nel solo caso in cui i rispettivi cessionari siano banche o altri intermediari finanziari. Di pari il soggetto beneficiario della detrazione potrà trasferire il credito d’imposta ad altri soggetti senza facoltà di successiva cessione, salvo che per due ulteriori trasferimenti nel solo caso in cui i rispettivi cessionari siano riconducibili alle categorie meritevoli.

La disposizione, a differenza dell’originario articolo 28 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4, non prevede tuttavia un regime transitorio. Ricordiamo, infatti, come i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 (poi fissata al 17 febbraio 2022 con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 3 febbraio 2022) siano stati già oggetto di una delle opzioni di trasferimento, indipendentemente dal loro numero, a decorrere dalla data soglia (17 febbraio 2022) possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Ne consegue, allora, come alla possibilità riconosciuta solo in via transitoria per i crediti già trasferiti al 17 febbraio 2022 si vada ad aggiungere un bonus, questa volta a regime, costituito da due possibilità di ulteriore cessione, spendibile in tutti i casi in cui il credito venga trasferito ai soggetti espressamente indicati, tutti riconducibili a mondo bancario e assicurativo. In questo modo, secondo le regole illustrate, i crediti che già beneficiavano del periodo transitorio di cui all’articolo 28, comma 2, del Decreto Legge n. 4 del 2022, avranno tre distinte ed ulteriori possibilità di cessione, la prima libera, le altre vincolate (ovvero possibile esclusivamente a favore di banche e intermediari finanziari). I crediti non interessati dal periodo transitorio, invece, potranno usufruire del solo bonus previsto per le cessioni a favore del mondo finanziario.

Affinché il sistema descritto sia concretamente applicabile e sia consentita la tracciabilità dei crediti, il Decreto in commento prevede espressamente che a partire dal 1° maggio 2022 i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), dell’articolo 121 del Decreto Rilancio, non potranno formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate effettuata dal beneficiario della detrazione. A tal fine al credito sarà attribuito un codice identificativo univoco, da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni effettuabili nei limiti sopra indicati. La tracciabilità, infatti, non solo consentirà di risalire al beneficiario della detrazione, ma verrà utilizzata per monitorare il numero massimo di passaggi di mano.

Sempre in assenza di un periodo transitorio, i soggetti chiamati a rilasciare ai fini del Superbonus le attestazioni e le asseverazioni di cui all’articolo 119, comma 13, del Decreto Legge n. 34 del 2020, dovranno dotarsi per ogni intervento certificato di una specifica polizza di assicurazione della responsabilità civile con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni.

Ne consegue che, al fine di rispettare il tenore letterale della disposizione, ciascuna asseverazione rilasciata dovrà essere dotata di una polizza assicurativa su misura, per caratteristiche ed entità.

Nelle more del Decreto Legge, infine, due ulteriori novità. La prima. Con l’introduzione del comma 13-bis.1 all’articolo 119, il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13, espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.

La seconda. Decorsi novanta giorni dalla sua entrata in vigore per i lavori edili di cui all’allegato X del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 avviati successivamente a tale data, di importo superiore a 70.000 euro, i benefici di cui agli articoli 119, 119-ter, 120 e 121 del Decreto Rilancio, nonché quelli previsti dall’articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, dall’articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dall’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, potranno essere riconosciuti solo se nell’atto di affidamento dei lavori sia indicato che questi sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Il contratto collettivo applicato dovrà essere riportato sulle fatture emesse in relazione ai lavori. Aspetti, entrambi, che per espressa disposizione normativa dovranno essere verificati dal soggetto che apporrà il visto di conformità.

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