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Manovra, il Superbonus guadagna spazio

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Manovra, il Superbonus guadagna spazio

Autore: Natale D’Amico

Le maglie sembrano essere più larghe rispetto alle premesse di qualche giorno fa. Il “niet” annunciato dal Governo, in sede di approvazione del Documento programmatico di bilancio rispetto ad una proroga ampia e generalizzata, trova alcune importanti eccezioni nella bozza di manovra finanziaria. Non sarà, pertanto, una proroga per soli condomini.

In tema di Superbonus la proroga sarà ampia, benché non generalizzata. Secondo il testo diffuso, per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all’articolo 119, comma 9, lettera a), anche in caso di demolizione e ricostruzione degli edifici ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d) del Testo Unico in materia di edilizia, la detrazione spetterà per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110% per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70% per quelle sostenute nell’anno 2024 e del 65% per quelle sostenute nell’anno 2025.

Un notevole passo in avanti. Secondo la legislazione vigente per gli interventi effettuati dai condomini la detrazione spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, mentre per gli edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o dai medesimi comproprietari, la stessa spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, ma nei soli casi in cui al 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo.

Per gli edifici unifamiliari e plurifamiliari vengono ipotizzate due deroghe al termine del 30 giugno 2022, già fissato dall’articolo 119, comma 1, del DL n. 34 del 2020 per questa tipologia di interventi. Secondo la bozza di manovra per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), per i quali alla data del 30 settembre 2021 sia stata effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) prevista dal comma 13-ter, ovvero per quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali risultino avviate le relative formalità amministrative per l’acquisizione del titolo abilitativo, la detrazione spetterà anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Inoltre, anche per gli interventi effettuati su unità immobiliari adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che abbiano un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 25.000 euro annui, la detrazione del 110% spetterà per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.

Con meno vincoli le proroghe delle detrazioni “ordinarie” per efficienza energetica e ristrutturazione edilizia. Secondo la bozza di manovra, con riferimento all’Ecobonus le detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica saranno prorogate al 31 dicembre 2024, senza alcuna eccezione. Nuova linfa, pertanto, per tutti gli interventi previsti dall’articolo 1, comma 48, della Legge n. 220 del 2010, per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari, di micro-generatori, di finestre comprensive di infissi e la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale. Interessate dalla proroga, inoltre, le spese di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali che interessino l’involucro dell’edificio con un incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, nonchè gli interventi combinati su parti comuni di edifici condominiali finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico ed alla riqualificazione energetica.

Stesso discorso dicasi per le detrazioni di cui all’articolo 16 del DL n. 63 del 2013 in materia di ristrutturazione edilizia e Sismabonus, estese anch’esse al 31 dicembre 2024, alle medesime condizioni e secondo le stesse modalità di utilizzo. Resterà pertanto vigente la detrazione del 50%, nel limite di spesa di 96.000 € per unità immobiliare, prevista per gli interventi indicati all’articolo 16-bis, comma 1, del TUIR, come quella prevista per gli interventi di miglioramento sismico degli edifici, sia nella versione base del 50% (art. 16, comma 1-bis), che in quella maggiorata prevista in caso di riduzione del rischio sismico che comporti il passaggio ad almeno una classe di rischio inferiore (art. 16, comma 1-quater). Se confermato, l’intervento sul Sismabonus ordinario, inoltre, determinerà, sempre al 31 dicembre 2024, la proroga delle detrazioni previste per gli interventi di miglioramento sismico degli edifici condominiali (art. 16, comma 1-quinquies) e per gli interventi di demolizione e ricostruzione immobiliare effettuati dalle imprese di costruzione o ristrutturazione (art. 16, comma 1-septies).

Viene totalmente riscritto il bonus mobili, esteso a tutto il 2024. La detrazione, prevista per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, spetterà sempre nella misura del 50% delle spese sostenute, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, ma calcolata su un ammontare complessivo di spesa non superiore a 5.000 euro. Secondo la bozza la detrazione spetterà a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto. Ai fini dell’utilizzo della detrazione le spese saranno computate indipendentemente dall’importo delle correlate spese sostenute per il lavori di ristrutturazione edilizia.

Per ora, grande assente della manovra è la mancata proroga dell’opzione dello sconto sul corrispettivo e della cessione del credito prevista dall’articolo 121 del DL Rilancio. Eccettuata la modifica al comma 7-bis, che estende tale possibilità al 31 dicembre 2025 per i soli interventi agevolati ai fini del Superbonus, per le detrazioni “ordinarie” l’unica strada sarà quella del recupero in dichiarazione dei redditi.

Una cattiva notizia della quale non se ne comprende il motivo. Disposta la proroga, prevista per il 2022 anche per il bonus facciate, benché in versione ridotta al 60%, la possibilità di trasferire il credito, anche per le detrazioni ordinarie, non avrebbe avuto conseguenze sul bilancio dello Stato. I crediti d’imposta trasferiti ai sensi dell’articolo 121 del DL Rilancio sono utilizzati in compensazione dal cessionario sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito di imposta ricevuto, in particolare, è utilizzato con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizza la detrazione da parte del beneficiario. Fra l’altro, la quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno di riferimento non potrà essere usufrutta negli anni successivi, nè richiesta a rimborso.

Non essendovi ulteriori impegni di spesa connessi, si auspica vivamente una modifica nel senso della trasferibilità. Non vi è motivo economicamente apprezzabile per escluderla.

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