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Superbonus: demolizione e ricostruzione con incremento di volume

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Domanda – Sono comproprietaria di un edificio demolito nel 2011 certificato dal Comune che successivamente mi ha rilasciato il permesso di costruzione per “demolizione e ricostruzione su diverso sedime con un incremento del 20% della superficie”. Premesso che non dispongo di alcuna certificazione energetica dell’edificio demolito, posso fruire del Superbonus gli interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico?

Risposta – Anzitutto, si precisa che per accedere al Superbonus – fermo restando che la qualificazione delle opere edilizie spetta al Comune, o altro ente territoriale competente – è necessario che gli interventi edilizi da eseguire siano inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia” e che dal titolo amministrativo autorizzativo risulti che non si tratta di un intervento di nuova costruzione.

In merito alla possibilità di accedere alla detrazione per le spese relative all’incremento di volume, con nota del 2 febbraio 2021 R.U. 031615 il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha chiarito che, a differenza del Supersismabonus, la detrazione fiscale legata al Super ecobonus non si applica alla parte eccedente il volume ante-operam.

Pertanto, vige l’onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione, le due tipologie di intervento (ristrutturazione e ampliamento) o, in alternativa, di essere in possesso di un’apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascuna tipologia di intervento.

Con specifico riferimento alla detrazione delle spese sostenute per l’efficientamento energetico, la circolare 24/E del 2020 ha chiarito che i predetti interventi sono agevolabili a condizione che gli edifici oggetto degli interventi abbiano determinate caratteristiche tecniche e, in particolare, siano dotati di impianti di riscaldamento, presenti negli ambienti in cui si realizza l’intervento agevolabile.

A tal proposito, l’art. 1, lettera c) della legge di bilancio 2021 ha inserito nell’art. 119 del decreto Rilancio, il comma 1-quater, ai sensi del quale sono compresi fra gli edifici che accedono al Superbonus anche quelli privi di attestato di prestazione energetica perc

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